TRIBUNALE DI GELA Sezione Penale Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del dibattimento, nel procedimento nn. 73/15 r.g.trib. e 1912/08 r.q.n.r. per i reati di cui agli artt. 56, 81 cpv., 110 e 640-bis c.p.; 81 cpv., 110 e 640-bis c.p.; 61 n. 2 c.p. e 8, comma 1, decreto legislativo n. 74/2000; 61 n. 2 c.p., 81 cpv. c.p. e 8, comma 1, decreto legislativo n. 74/2000; 61 n. 2 c.p., 81 cpv., 110 c.p. e 2, comma 1, decreto legislativo n. 74/2000; artt. 5, comma 1, lett. a), 24 e 26 decreto legislativo n. 231/2001, in relazione ai reati di cui agli articoli 81 cpv., 640-bis c.p. e 81 cpv., 56 e 640-bis c.p. nei confronti di: P. G. nato a ..., ivi residente ed elettivamente domiciliato nella via assistito, di fiducia, dagli avv. Gioacchino Marletta e Giovanna Zappulla, iscritti nell'elenco dei difensori dell'ordine forense di Gela; P. N., nato a ..., ivi residente ed elettivamente domiciliato nella via assistito, di fiducia, dagli avv. Gioacchino Marletta e Giovanna Zappulla, iscritti nell'elenco dei difensori dell'ordine forense di Gela; G. A., nata a ..., residente a ... ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Gianluca Gulino, sito in Ragusa, via Roma n. 200; Assistita, di fiducia, dall'avv. Gianluca Cullino, iscritto nell'elenco dei difensori dell'ordine forense di Ragusa; C. G., nata a ..., ivi residente ed elettivamente domiciliata in C.so V. Emanuele n. 1; Assistita, di fiducia, dall'avv. Giuseppe Cascino, iscritto nell'elenco dei difensori dell'ordine forense di Gela; D. G., G., nato a ... ivi residente ed elettivamente domiciliato nella via Roma verso Scampia, n. 111, p.i. 2, Int. 5; Assistito, di fiducia, dall'avv. Giuseppe Arcidiacono, iscritto nell'elenco dei difensori dell'ordine forense di Catania; V. A., nato ... ivi residente ed elettivamente domiciliato nella via delle Rose n. 16; Assistito, di fiducia, dall'avv. Salvatore Ciaramella, iscritto nell'elenco dei difensori dell'ordine forense di Gela; T. D. ..., nato a ... residente ed elettivamente domiciliato nella via Ventura n. 109; Assistito, di fiducia, dall'avv. Vittorio Giardino, iscritto nell'elenco dei difensori dell'ordine forense di Gela; E. s.r.l, con sede a via ... in persona del legale rappresentante pro tempore; Assistita, di fiducia, dall'avv. Rocco Patrizia Di Dio, iscritto nell'elenco dei difensori dell'ordine forense di Gela; Premesso che: il giudice rimettente e' magistrato nominato con D.M. 2 maggio 2013 ed e' tabellarmente destinato alla trattazione dei procedimenti penali monocratici per reati per cui si procede con citazione diretta ai sensi dell'art. 550 del c.p.p.; nel proprio ruolo, ove sono confluiti anche procedimenti gia' assegnati a magistrati con maggiore anzianita' tramutati ad altri uffici, si Trova anche quello indicato in premessa che e' stato chiamato all'odierna udienza per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 470 e segg, del c.p.p.; la sussistenza del divieto di cui all'art. 13, comma II , del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, preclude al Tribunale nell'attuale composizione personale di procedere nelle attivita' dibattimentali in vista della sollecita definizione del presente procedimento, che e' per reati diversi da quelli compresi nell'elencazione dettata dall'art. 550 del c.p.p.; il Tribunale rimettente e' ben consapevole delle ragioni poste dalla Corte costituzionale a fondamento dell'ordinanza n. 177 del 7 giugno 2011 con cui e' stata dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della Legge 25 luglio 2005, n. 150), come sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, ma rileva al riguardo come, successivamente alla pronuncia, la disposizione sia stata sostituita dall'art. 1 della legge 31 ottobre 2011, n. 187, e che la permanenza del medesimo divieto, negli attirali contenuti, oltre a precludere al giudice rimettente di definire l'attuale procedimento, costituisce, d'altra parte, l'esclusiva ragione delle disposizioni organizzative che 'non potrebbero non attribuire a questo magistrato la sola cognizione di reati a citazione diretta, con gravissime ripercussioni sulla funzionalita' dell'ufficio e sui tempi di definizione dei procedimenti, atteso che del dodici giudici previsti dalla pianta organica soltanto due hanno conseguito la prima valutazione di professionalita' e sono preferenzialmente destinati allo svolgimento delle funzioni di giudice per le indagini e l'udienza preliminare; la permanenza del divieto di svolgere funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 del c.p.p., appare allo stato del tutto irragionevole se si considera che: a) con l'art. 1 della legge 31 ottobre 2011 n. 187, e' stato abrogato il divieto di destinare i magistrati al termine del tirocinio allo svolgimento di funzioni requirenti, che pure sono tipicamente monocratiche, e cio' con riferimento a qualsiasi tipologia di reato, comprensiva dei piu' gravi delitti previsti dalla legislazione penale; b) parimenti nessuna limitazione funzionale e' prevista per i magistrati di prima nomina nella composizione dei collegi penali che ben possono essere presieduti e costituiti integralmente da giudici che non abbiano ancora conseguito la prima valutazione di professionalita', con attribuzione di una cognizione che si puo' estendere a tutti i reati per cui non e' prevista la competenza della Corte di assise; c) per i giudici onorari di Tribunale, per i quali l'art. 42-ter del RD 30 gennaio 1941 n. 12, prevede requisiti di nomina che prescindono dall'effettiva preparazione e capacita' degli aspiranti, l'art. 43-bis dell'Ordinamento giudiziario prevede che quello di non assegnare a tali magistrati la trattazione di procedimenti diversi da quelli di cui all'art. 550 dei c.p.p. costituisca un mero «criterio», astrattamente derogabile in presenza di esigenze d'ufficio imprescindibili e prevalenti e salve le diverse disposizioni regolamentari dettate dal Consiglio Superiore della Magistratura. Conseguentemente, sembra al Tribunale che non vi siano ragioni che consentano di comprendere come, da una parte, sia consentito ai magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalita' di svolgere le delicate funzioni penali requirenti monocratiche con la facolta' di adozione di qualsivoglia iniziativa in materia di impulso procedimentale, esercizio di azione penale, richiesta di adozione di misure cautelari personali e reali e impugnazione con riferimento all'intero catalogo delle fattispecie delittuose, cosi' come ai medesimi magistrati sia permesso di giudicare in composizione collegiale delitti di grande allarme sociale, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli previsti dagli articoli 416-bis e 56 - 575 del c.p., e, ancora, sia legislativamente possibile attribuire a magistrati, come quelli onorari, che per le modalita' di selezione offrono minori garanzie di capacita' e preparazione, la cognizione dibattimentale di ogni reato giudicabile in composizione monocratica e, dall'altra, sia invece vietato ai medesimi magistrati che non hanno conseguito la prima valutazione di professionalita' di svolgere funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 del c.p.p. Ad avviso del Tribunale rimettente non ricorre, pertanto, alcuna ragione capace di giustificare le diverse soluzioni legislative adottate in materia di composizione e capacita' del giudice e del pubblico ministero, sistema al cui interno, invece, sono ravvisabili le dedotte anomalie risultanti dal trattamento differenziato di situazioni tra loro sostanzialmente omogenee con l'adozione di incomprensibili cautele nei confronti dei magistrati professionali cui siano attribuite funzioni penali giudicanti dibattimentali monocratiche. L'irrazionalita' sistemica del divieto e' confermata, peraltro, dall'essere legato il suo venire meno ad un mero dato formale, costituito dal conseguimento della prima valutazione di professionalita', che di per se' non e' capace di assicurare alcuna maggiore competenza e professionalita' nelle materie oggetto di preclusione. Infatti, a differenza di quanto avviene per le funzioni di giudice incarica to dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' di giudice per l'udienza preliminare per le quali l'art. 7-bis, comma 2-bis, del R.D. n. 12/1941 richiede il pregresso svolgimento per almeno due anni di quelle di giudice del dibattimento, nel caso che interessa non occorre alcun preventivo impegno del magistrato in attivita' del settore corrispondente, cosicche' ben possono essere destinati a svolgere funzioni dibattimentali monocratiche illimitate magistrati che prima del conseguimento della prima valutazione di professionalita' abbiano svolto in via esclusiva attivita' giurisdizionali civili, cio' che certamente non assicura maggiore consapevolezza nell'assunzione delle determinazioni richieste dalle nuove materie attribuite. Sembra al Tribunale, ancora, che tali limitazioni funzionali contrastino con il principio di buon andamento dei pubblici uffici precludendo il funzionamento dei Tribunali che, come quello di Gela, si alimentano esclusivamente di magistrati di diversa provenienza territoriale cui vengono per la prima volta conferite le funzioni giurisdizionali e che, non appena maturano il necessario periodo di legittimazione, sostanzialmente coincidente con l'acquisizione della prima valutazione di professionalita', tramutano in altri uffici e che, conseguentemente, non hanno a disposizione, o non ne hanno a sufficienza, giudici dotati dei requisiti occorrenti per lo svolgimento delle specifiche attivita' giurisdizionali. Paiono collidere, infine, con il principio del giusto processo nell'ambito del quale deve attuarsi la giurisdizione, perche' le abnormi stasi processuali provocate dal rinvio dei procedimenti da parte del magistrato incapace su ruoli di giudici dotati delle necessarie abilitazioni, ove presenti negli organici dell'ufficio, o, in mancanza, dall'attesa del conseguimento della prima valutazione di professionalita' da parte di taluno dei giudici in servizio nella sede giudiziaria sono manifestamente contrastanti con il diritto irrinunciabile delle persone a che le cause in cui sono coinvolte siano esaminate in termini ragionevoli, secondo peraltro quanto stabilito dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle liberta' fondamentali. Ritiene, pertanto, il Tribunale che l'art. 13, comma II, del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, come da ultimo sostituito dall'art. 1 della legge 31 ottobre 2011, n. 187, nella parte in cui vieta ai magistrati di svolgere funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 dei c.p.p., anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalita' contrasti: con il principio fondamentale di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione per l'intrinseca arbitrarieta' della specifica disciplina in tema di capacita' e composizione dei giudice rispetto alle disposizioni che, nella medesima materia, regolano le funzioni del Tribunale in composizione collegiale, del pubblico ministero e dei giudici onorari di Tribunale; con il principio di organizzazione dei pubblici uffici in modo da assicurarne il buon andamento stabilito dall'art. 97, comma II, della Costituzione per gli ingiustificati ostacoli frapposti al funzionamento dei Tribunali che non dispongano nei propri organici di magistrati dotati dei requisiti funzionali richiesti dalla disposizione che si assume illegittima; con il principio secondo il quale la giurisdizione si attua mediante il giusto processo stabilito dall'art. 111, comma I, della Costituzione perche' le abnormi stasi processuali provocate dal rinvio dei procedimenti da parte del magistrato incapace su ruoli di giudici dotati delle necessarie abilitazioni o, in mancanza, dall'attesa del conseguimento della prima valutazione di professionalita' da parte di taluno dei giudici in servizio nella sede giudiziaria sono manifestamente contrastanti con il diritto irrinunciabile delle persone a che le cause in cui sono coinvolte siano esaminate in termini ragionevoli; visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 1 del Decr. Pres. Corte Cost. 21 luglio 2004. Solleva questione di legittimita' dell'art. 13, comma II, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come da ultimo sostituito dall'art. 1 della legge 31 ottobre 2011, n. 187, nella parte in cui vieta ai magistrati di svolgere funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 del c.p.p., anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalita', per violazione dell'art. 3 della Costituzione; Solleva questione di legittimita' dell'art. 13, comma II , del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come da ultimo sostituito dall'art. 1 della legge 31 ottobre 2011, n. 187, nella parte in cui vieta ai magistrati di svolgere funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 del c.p.p., anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalita', per violazione dell'art. 97, comma II, della Costituzione; Solleva questione di legittimita' dell'art. 13, comma II, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come da ultimo sostituito dall'art. 1 della legge 31 ottobre 2011, n. 187, nella parte in cui vieta ai magistrati di svolgere funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 del c.p.p., anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalita', per violazione dell'art. 111, comma I, della Costituzione; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, sia notificata alle parti in causa, al Pubblico Ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, insieme con la prova delle disposte notificazioni e comunicazioni, e la sospensione del procedimento in corso. Gela, il 30 ottobre 2015 Il Giudice rimettente: Dott.ssa Ersilia Guzzetta