TRIBUNALE DI GELA 
                           Sezione Penale 
 
    Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica ed in  funzione
di giudice del dibattimento, nel procedimento nn. 73/15  r.g.trib.  e
1912/08 r.q.n.r. per i reati di cui agli artt. 56,  81  cpv.,  110  e
640-bis c.p.; 81 cpv., 110 e 640-bis c.p.; 61 n. 2 c.p. e 8, comma 1,
decreto legislativo n. 74/2000; 61 n. 2 c.p., 81 cpv. c.p. e 8, comma
1, decreto legislativo n. 74/2000; 61 n. 2 c.p., 81 cpv., 110 c.p.  e
2, comma 1, decreto legislativo n. 74/2000; artt. 5, comma  1,  lett.
a), 24 e 26 decreto legislativo n. 231/2001, in relazione ai reati di
cui agli articoli 81 cpv., 640-bis c.p. e 81 cpv., 56 e 640-bis  c.p.
nei confronti di: 
        P. G. nato a ..., ivi residente ed elettivamente  domiciliato
nella via assistito, di fiducia, dagli  avv.  Gioacchino  Marletta  e
Giovanna Zappulla, iscritti  nell'elenco  dei  difensori  dell'ordine
forense di Gela; 
        P. N., nato a ..., ivi residente ed elettivamente domiciliato
nella via assistito, di fiducia, dagli  avv.  Gioacchino  Marletta  e
Giovanna Zappulla, iscritti  nell'elenco  dei  difensori  dell'ordine
forense di Gela; 
        G.  A.,  nata  a  ...,  residente  a  ...  ed   elettivamente
domiciliata presso  lo  studio  del  difensore  di  fiducia  Gianluca
Gulino, sito in Ragusa, via Roma n. 200; 
        Assistita, di fiducia, dall'avv. Gianluca  Cullino,  iscritto
nell'elenco dei difensori dell'ordine forense di Ragusa; 
        C. G., nata a ..., ivi residente ed elettivamente domiciliata
in C.so V. Emanuele n. 1; 
        Assistita, di fiducia, dall'avv. Giuseppe  Cascino,  iscritto
nell'elenco dei difensori dell'ordine forense di Gela; 
        D.  G.,  G.,  nato  a  ...  ivi  residente  ed  elettivamente
domiciliato nella via Roma verso Scampia, n. 111, p.i. 2, Int. 5; 
        Assistito,  di  fiducia,  dall'avv.   Giuseppe   Arcidiacono,
iscritto nell'elenco dei difensori dell'ordine forense di Catania; 
        V. A., nato ... ivi residente  ed  elettivamente  domiciliato
nella via delle Rose n. 16; 
        Assistito,  di  fiducia,  dall'avv.   Salvatore   Ciaramella,
iscritto nell'elenco dei difensori dell'ordine forense di Gela; 
        T. D. ..., nato a ... residente ed elettivamente  domiciliato
nella via Ventura n. 109; 
        Assistito, di fiducia, dall'avv. Vittorio Giardino,  iscritto
nell'elenco dei difensori dell'ordine forense di Gela; 
        E.  s.r.l,  con  sede  a  via  ...  in  persona  del   legale
rappresentante pro tempore; 
        Assistita, di  fiducia,  dall'avv.  Rocco  Patrizia  Di  Dio,
iscritto nell'elenco dei difensori dell'ordine forense di Gela; 
    Premesso che: 
        il giudice rimettente  e'  magistrato  nominato  con  D.M.  2
maggio 2013  ed  e'  tabellarmente  destinato  alla  trattazione  dei
procedimenti penali monocratici per reati  per  cui  si  procede  con
citazione diretta ai sensi dell'art. 550 del c.p.p.; 
        nel proprio ruolo, ove sono confluiti anche procedimenti gia'
assegnati a magistrati con maggiore  anzianita'  tramutati  ad  altri
uffici, si Trova anche quello  indicato  in  premessa  che  e'  stato
chiamato all'odierna udienza per lo svolgimento  delle  attivita'  di
cui agli articoli 470 e segg, del c.p.p.; 
        la sussistenza del divieto di cui all'art. 13, comma II , del
decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, preclude al  Tribunale
nell'attuale composizione  personale  di  procedere  nelle  attivita'
dibattimentali in vista  della  sollecita  definizione  del  presente
procedimento,  che  e'  per  reati   diversi   da   quelli   compresi
nell'elencazione dettata dall'art. 550 del c.p.p.; 
        il Tribunale rimettente  e'  ben  consapevole  delle  ragioni
poste dalla Corte costituzionale a fondamento dell'ordinanza  n.  177
del  7  giugno  2011  con  cui  e'  stata  dichiarata  la   manifesta
inammissibilita'  della  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160  (Nuova
disciplina  dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in  materia  di
progressione  economica  e  di  funzioni  dei  magistrati,  a   norma
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della  Legge  25  luglio  2005,  n.
150), come sostituito dall'art. 2, comma 4,  della  legge  30  luglio
2007, n. 111,  ma  rileva  al  riguardo  come,  successivamente  alla
pronuncia, la disposizione sia stata  sostituita  dall'art.  1  della
legge 31 ottobre 2011, n. 187,  e  che  la  permanenza  del  medesimo
divieto, negli attirali contenuti,  oltre  a  precludere  al  giudice
rimettente di definire l'attuale procedimento,  costituisce,  d'altra
parte, l'esclusiva ragione delle disposizioni organizzative che  'non
potrebbero non attribuire a questo magistrato la sola  cognizione  di
reati  a  citazione  diretta,  con  gravissime  ripercussioni   sulla
funzionalita'  dell'ufficio  e   sui   tempi   di   definizione   dei
procedimenti, atteso che del dodici  giudici  previsti  dalla  pianta
organica soltanto  due  hanno  conseguito  la  prima  valutazione  di
professionalita' e sono preferenzialmente destinati allo  svolgimento
delle funzioni di giudice per le indagini e l'udienza preliminare; 
        la permanenza del divieto  di  svolgere  funzioni  giudicanti
monocratiche penali, salvo che per i reati di cui  all'art.  550  del
c.p.p., appare allo stato del tutto  irragionevole  se  si  considera
che: 
          a) con l'art. 1 della legge 31  ottobre  2011  n.  187,  e'
stato abrogato il divieto di destinare i magistrati  al  termine  del
tirocinio allo svolgimento di  funzioni  requirenti,  che  pure  sono
tipicamente  monocratiche,  e  cio'  con  riferimento   a   qualsiasi
tipologia di reato, comprensiva dei piu' gravi delitti previsti dalla
legislazione penale; 
          b) parimenti nessuna limitazione funzionale e' prevista per
i magistrati di prima nomina nella composizione  dei  collegi  penali
che ben possono  essere  presieduti  e  costituiti  integralmente  da
giudici che non abbiano ancora conseguito  la  prima  valutazione  di
professionalita', con attribuzione di  una  cognizione  che  si  puo'
estendere a tutti i reati per cui non e' prevista la competenza della
Corte di assise; 
          c) per i giudici onorari di Tribunale, per i  quali  l'art.
42-ter del RD 30 gennaio 1941 n. 12, prevede requisiti di nomina  che
prescindono dall'effettiva preparazione e capacita' degli  aspiranti,
l'art. 43-bis dell'Ordinamento giudiziario prevede che quello di  non
assegnare a tali magistrati la trattazione di procedimenti diversi da
quelli di cui all'art. 550 dei c.p.p. costituisca un mero «criterio»,
astrattamente  derogabile   in   presenza   di   esigenze   d'ufficio
imprescindibili  e  prevalenti  e  salve  le   diverse   disposizioni
regolamentari dettate dal Consiglio Superiore della Magistratura. 
    Conseguentemente, sembra al Tribunale che non  vi  siano  ragioni
che consentano di comprendere come, da una parte, sia  consentito  ai
magistrati  che  non  abbiano  conseguito  la  prima  valutazione  di
professionalita' di svolgere le delicate funzioni  penali  requirenti
monocratiche con la facolta' di adozione di  qualsivoglia  iniziativa
in materia di impulso procedimentale,  esercizio  di  azione  penale,
richiesta di  adozione  di  misure  cautelari  personali  e  reali  e
impugnazione con riferimento all'intero  catalogo  delle  fattispecie
delittuose,  cosi'  come  ai  medesimi  magistrati  sia  permesso  di
giudicare  in  composizione  collegiale  delitti  di  grande  allarme
sociale, quali, a titolo meramente esemplificativo,  quelli  previsti
dagli  articoli  416-bis  e  56  -  575  del  c.p.,  e,  ancora,  sia
legislativamente  possibile  attribuire  a  magistrati,  come  quelli
onorari, che per le modalita' di selezione offrono minori garanzie di
capacita' e preparazione, la cognizione dibattimentale di ogni  reato
giudicabile in composizione monocratica  e,  dall'altra,  sia  invece
vietato ai medesimi magistrati che  non  hanno  conseguito  la  prima
valutazione  di  professionalita'  di  svolgere  funzioni  giudicanti
monocratiche penali, salvo che per i reati di cui  all'art.  550  del
c.p.p. Ad avviso del  Tribunale  rimettente  non  ricorre,  pertanto,
alcuna  ragione  capace  di   giustificare   le   diverse   soluzioni
legislative adottate in  materia  di  composizione  e  capacita'  del
giudice e del pubblico ministero, sistema  al  cui  interno,  invece,
sono ravvisabili  le  dedotte  anomalie  risultanti  dal  trattamento
differenziato di situazioni tra  loro  sostanzialmente  omogenee  con
l'adozione di incomprensibili cautele nei  confronti  dei  magistrati
professionali  cui  siano  attribuite  funzioni   penali   giudicanti
dibattimentali monocratiche. 
    L'irrazionalita' sistemica del divieto e'  confermata,  peraltro,
dall'essere legato il suo  venire  meno  ad  un  mero  dato  formale,
costituito   dal   conseguimento   della   prima    valutazione    di
professionalita', che di per se' non e' capace di  assicurare  alcuna
maggiore competenza  e  professionalita'  nelle  materie  oggetto  di
preclusione. Infatti, a differenza di quanto avviene per le  funzioni
di giudice incarica to dei provvedimenti previsti per la  fase  delle
indagini preliminari nonche' di giudice per l'udienza preliminare per
le quali l'art. 7-bis, comma 2-bis, del R.D. n. 12/1941  richiede  il
pregresso svolgimento per almeno due anni di quelle  di  giudice  del
dibattimento, nel caso che interessa  non  occorre  alcun  preventivo
impegno del  magistrato  in  attivita'  del  settore  corrispondente,
cosicche'  ben  possono  essere   destinati   a   svolgere   funzioni
dibattimentali  monocratiche  illimitate  magistrati  che  prima  del
conseguimento della prima  valutazione  di  professionalita'  abbiano
svolto in via esclusiva attivita' giurisdizionali  civili,  cio'  che
certamente non assicura maggiore consapevolezza nell'assunzione delle
determinazioni richieste dalle nuove materie attribuite. 
    Sembra al Tribunale,  ancora,  che  tali  limitazioni  funzionali
contrastino con il principio di buon andamento  dei  pubblici  uffici
precludendo il funzionamento dei Tribunali che, come quello di  Gela,
si alimentano esclusivamente di  magistrati  di  diversa  provenienza
territoriale cui vengono per la prima  volta  conferite  le  funzioni
giurisdizionali e che, non appena maturano il necessario  periodo  di
legittimazione, sostanzialmente coincidente con l'acquisizione  della
prima valutazione di professionalita', tramutano in  altri  uffici  e
che, conseguentemente, non hanno a disposizione, o  non  ne  hanno  a
sufficienza,  giudici  dotati  dei  requisiti   occorrenti   per   lo
svolgimento delle specifiche attivita' giurisdizionali. 
    Paiono collidere, infine, con il principio  del  giusto  processo
nell'ambito del quale deve  attuarsi  la  giurisdizione,  perche'  le
abnormi stasi processuali provocate dal rinvio  dei  procedimenti  da
parte del magistrato  incapace  su  ruoli  di  giudici  dotati  delle
necessarie abilitazioni, ove presenti negli organici dell'ufficio, o,
in mancanza, dall'attesa del conseguimento della prima valutazione di
professionalita' da parte di taluno dei  giudici  in  servizio  nella
sede giudiziaria sono  manifestamente  contrastanti  con  il  diritto
irrinunciabile delle persone a che le cause  in  cui  sono  coinvolte
siano esaminate  in  termini  ragionevoli,  secondo  peraltro  quanto
stabilito dall'art. 6  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell uomo e delle liberta' fondamentali. 
    Ritiene, pertanto, il Tribunale che  l'art.  13,  comma  II,  del
decreto legislativo del  5  aprile  2006,  n.  160,  come  da  ultimo
sostituito dall'art. 1 della legge 31 ottobre  2011,  n.  187,  nella
parte in cui vieta ai  magistrati  di  svolgere  funzioni  giudicanti
monocratiche penali, salvo che per i reati di cui  all'art.  550  dei
c.p.p., anteriormente al conseguimento  della  prima  valutazione  di
professionalita' contrasti: 
        con  il  principio  fondamentale  di  eguaglianza   stabilito
dall'art. 3 della Costituzione per l'intrinseca  arbitrarieta'  della
specifica disciplina in tema di capacita' e composizione dei  giudice
rispetto alle disposizioni che, nella medesima materia,  regolano  le
funzioni del  Tribunale  in  composizione  collegiale,  del  pubblico
ministero e dei giudici onorari di Tribunale; 
        con il principio di organizzazione  dei  pubblici  uffici  in
modo da assicurarne il buon andamento stabilito dall'art.  97,  comma
II, della Costituzione per gli ingiustificati ostacoli  frapposti  al
funzionamento dei Tribunali che non dispongano nei propri organici di
magistrati  dotati   dei   requisiti   funzionali   richiesti   dalla
disposizione che si assume illegittima; 
        con il principio secondo il quale la giurisdizione  si  attua
mediante il giusto processo stabilito dall'art. 111, comma  I,  della
Costituzione perche'  le  abnormi  stasi  processuali  provocate  dal
rinvio dei procedimenti da parte del magistrato incapace su ruoli  di
giudici  dotati  delle  necessarie  abilitazioni  o,   in   mancanza,
dall'attesa   del   conseguimento   della   prima   valutazione    di
professionalita' da parte di taluno dei  giudici  in  servizio  nella
sede giudiziaria sono  manifestamente  contrastanti  con  il  diritto
irrinunciabile delle persone a che le cause  in  cui  sono  coinvolte
siano esaminate in termini ragionevoli; 
        visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 1  del
Decr. Pres. Corte Cost. 21 luglio 2004. 
    Solleva questione di legittimita' dell'art.  13,  comma  II,  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come da ultimo  sostituito
dall'art. 1 della legge 31 ottobre 2011, n. 187, nella parte  in  cui
vieta ai magistrati  di  svolgere  funzioni  giudicanti  monocratiche
penali, salvo che per  i  reati  di  cui  all'art.  550  del  c.p.p.,
anteriormente   al   conseguimento   della   prima   valutazione   di
professionalita', per violazione dell'art. 3 della Costituzione; 
    Solleva questione di legittimita' dell'art. 13, comma  II  ,  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come da ultimo  sostituito
dall'art. 1 della legge 31 ottobre 2011, n. 187, nella parte  in  cui
vieta ai magistrati  di  svolgere  funzioni  giudicanti  monocratiche
penali, salvo che per  i  reati  di  cui  all'art.  550  del  c.p.p.,
anteriormente   al   conseguimento   della   prima   valutazione   di
professionalita',  per  violazione  dell'art.  97,  comma  II,  della
Costituzione; 
    Solleva questione di legittimita' dell'art.  13,  comma  II,  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come da ultimo  sostituito
dall'art. 1 della legge 31 ottobre 2011, n. 187, nella parte  in  cui
vieta ai magistrati  di  svolgere  funzioni  giudicanti  monocratiche
penali, salvo che per  i  reati  di  cui  all'art.  550  del  c.p.p.,
anteriormente   al   conseguimento   della   prima   valutazione   di
professionalita',  per  violazione  dell'art.  111,  comma  I,  della
Costituzione; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza,  sia
notificata alle parti in causa, al Pubblico Ministero e al Presidente
del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento; 
    Dispone la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
insieme con la prova delle disposte notificazioni e comunicazioni,  e
la sospensione del procedimento in corso. 
        Gela, il 30 ottobre 2015 
 
                     Il Giudice rimettente: Dott.ssa Ersilia Guzzetta